Iam enim securis ad radicem arborum posita est.
(Mt 3, 10)

Procedimento in caso di eresia del Papa




Gianfranco Ghirlanda, S.I., «Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice», La Civiltà Cattolica, n. 3905 (2 marzo 2013) 445-462


Cause della vacanza della Sede Romana

La vacanza della Sede Romana si ha in caso di cessazione dall’ufficio da parte del Romano Pontefice, che si verifica per quattro ragioni: 1) morte; 2) certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale; 3) notoria apostasia, eresia o scisma; 4) rinuncia.

Nel primo caso la Sede Apostolica è vacante dal momento della morte del Romano Pontefice; nel secondo e nel terzo dal momento della dichiarazione da parte dei Cardinali; nel quarto dal momento della rinuncia.

Per quello che riguarda la morte, sono da seguire le procedure stabilite per la sua sepoltura nella Costituzione apostolica Universi Dominici gregis (UDG), 22 febbraio 1996, n. 27-32 (1), mentre, prima di soffermarci sul caso della rinuncia, è da accennare qualcosa riguardo a quello della certa e perpetia pazzia o totale infermità mentale.

Il c. 333, § 2, afferma che il Romano Pontefice, nell’adempimento del suo ministero (munus) di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi, e anzi con tutta la Chiesa (2).

Questa affermazione deriva da ciò che è affermato nel c. 330, cioè dalla stretta unione che per volontà del Signore si ha tra il Romano Pontefice e i Vescovi. Tale stretta unione comporta non solo la comunione gerarchica dei Vescovi col Romano Pontefice, ma anche la comunione del Capo col Corpo.

Il munus del Capo è esercitato per il bene di tutta la Chiesa a tutela dell’unità della comunione ecclesiale.

Il Pontefice rappresenta il Collegio dei Vescovi e la Chiesa nel senso che ha potestà su tutti i Vescovi e su tutta la Chiesa, ma proprio a garanzia e tutela dell’integrità della fede che Cristo ha depositato nella Chiesa per mezzo degli Apostoli, della verità e santità dei sacramenti istituiti da Cristo, della struttura fondamentale della Chiesa stabilita da Cristo e dei doveri e diritti fondamentali di tutti i fedeli, nonché di quelli propri di ogni loro categoria.

Allora, se il Romano Pontefice non esprimesse quello che già è contenuto nella Chiesa, non sarebbe più in comunione con tutta la Chiesa, e quindi con gli altri Vescovi, successori degli Apostoli. La comunione del Romano Pontefice con la Chiesa e con i Vescovi, secondo il Vaticano I (3), non può essere comprovata dal consenso della Chiesa e dei Vescovi, in quanto non sarebbe più una potestà piena e suprema liberamente esercitata (c. 331; “Nota Explicativa Praevia” 4). Il criterio allora è la tutela della stessa comunione ecclesiale. Lì dove questa non ci fosse più da parte del Papa, egli non avrebbe più alcuna potestà, perché ipso iure decadrebbe dal suo ufficio primaziale. È il caso, ammesso in dottrina, della notoria apostasia, eresia e scisma, nella quale il Romano Pontefice potrebbe cadere, ma come «dottore privato», che non impegna l’assenso dei fedeli, perché per fede nell’infallibilità personale che il Romano Pontefice ha nello svolgimento del suo ufficio, e quindi nell’assistenza dello Spirito Santo, dobbiamo dire che egli non può fare affermazioni eretiche volendo impegnare la sua autorità primaziale, perché, se così facesse, decadrebbe ipso iure dal suo ufficio. Comunque in tali casi, poiché «la prima sede non è giudicata da nessuno» (c. 1404), nessuno potrebbe deporre il Romano Pontefice, ma si avrebbe solo una dichiarazione del fatto, che dovrebbe essere da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma. Tale eventualità, tuttavia, sebbene prevista in dottrina, viene ritenuta totalmente improbabile per intervento della Divina Provvidenza a favore della Chiesa (4).

La certezza e la perpetuità della pazzia, come la totalità dell’infermità mentale, devono essere appurate attraverso accurate perizie mediche. La cessazione dall’ufficio primaziale sarebbe solo dichiarata da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma; quindi anche in questo caso non si avrebbe un atto di deposizione (5). […]

NOTE

(1) Cf. AAS 88 (1996), 305-346.
(2) Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Pastores gregis, 16 ottobre 2003, n. 56, in AAS 96 (2004), 825-927.
(3) Costituzione Pastor aeternus, cap. IV, in Denzinger-Schönmetzer, 3074.
(4) Cf. F.J. Wernz – P. Vidal, Ius canonicum, t. II, De Personis, Romae 1933, 517s.
(5) Cf. ivi, 516.

(i neretti sono nostri)

Per l’intero articolo, cf. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350455.html

2 commenti:

  1. Purtroppo i Cardinali, nel caso considerato, potrebbero non essere meno apostati, eretici o scismatici... anche quelli presenti a Roma. Ma allora sembra non ci sia modo di liberarsi di un Papa eretico, anzi, si dovrebbe stare ad aspettare un successore preparato da lui... Non c'è proprio speranza, nel caso considerato? Oltre alla certezza che Dio interverrà, dopo grandi tribolazioni.

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    1. Dal punto di vista umano, non vedo via d'uscita. Solo il Signore può risolvere questa situazione con un intervento dall'alto, ma temo che, al punto in cui siamo arrivati, esso sarà inevitabilmente molto doloroso.

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